Regolamento›Capo II
Art. 53
In vigore dal 14 mar 1928
Compete al Ministero dell'economia nazionale la necessaria azione di vigilanza, manutenzione e tutela sui tratturi e sulle trazzere.
L'esercizio di tale azione si esplica, in via normale, a mezzo delle Intendenze, degli Uffici tecnici di finanza, degli uffici del registro e della Milizia nazionale forestale, e, in via eccezionale, dal Commissariato di reintegra e dall'Ufficio tecnico speciale, dai Podestà e dai funzionari che venissero espressamente designati dal Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-53