Regolamento›Capo II
Art. 55
In vigore dal 14 mar 1928
I funzionari e gli agenti, che, nell'esercizio delle attribuzioni di vigilanza e di tutela, rilevino la necessità di speciali provvedimenti conservativi, debbono riferirne subito alla competente Intendenza di finanza, che a sua volta Provoca i provvedimenti del Ministero, salva la facoltà, in caso di improrogabile urgenza, di disporre, di concerto con l'Ufficio tecnico di finanza, quelle misure immediate che le circostanze consiglino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-55