RegolamentoCapo II

Art. 59

In vigore dal 14 mar 1928
Per gli abusi indicati nel precedente e per ogni altro atto di contravvenzione alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 324.4, ed al presente regolamento, vien redatto verbale in doppio originale. Il verbale deve contenere: 1° Il giorno, l'ora ed il luogo in cui fu steso; 2° Il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'estensore; 3° Il luogo e possibilmente l'epoca, sia pure approssimativa, in cui fu commesso il fatto abusivo, e le circostanze tutte atte a qualificarlo, nonché le prove e gli indizi esistenti a carico del contravventore; 4° Il nome, il cognome, la paternità, la professione e il domicilio del contravventore, e le dichiarazioni da questi fatte all'atto della contestazione; 5° La firma del contravventore e dei testimoni, se vi sono, e, qualora non sappiano scrivere o ricusino di firmare, la esplicita menzione di tale circostanza; 6° la firma dell'estensore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-59

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