Regolamento›Capo II
Art. 59
In vigore dal 14 mar 1928
Per gli abusi indicati nel precedente e per ogni altro atto di contravvenzione alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 324.4, ed al presente regolamento, vien redatto verbale in doppio originale.
Il verbale deve contenere:
1° Il giorno, l'ora ed il luogo in cui fu steso;
2° Il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'estensore;
3° Il luogo e possibilmente l'epoca, sia pure approssimativa, in cui fu commesso il fatto abusivo, e le circostanze tutte atte a qualificarlo, nonché le prove e gli indizi esistenti a carico del contravventore;
4° Il nome, il cognome, la paternità, la professione e il domicilio del contravventore, e le dichiarazioni da questi fatte all'atto della contestazione;
5° La firma del contravventore e dei testimoni, se vi sono, e, qualora non sappiano scrivere o ricusino di firmare, la esplicita menzione di tale circostanza;
6° la firma dell'estensore.
Storico versioni
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