Regolamento›Capo II
Art. 63
In vigore dal 14 mar 1928
Prima che sia intervenuta la decisione definitiva, il contravventore può presentare domanda di transazione della contravvenzione incorsa, e sulla domanda si pronunzia lo stesso ufficio che è chiamato a deliberare nel merito.
Di regola, la penale inflitta non può, per effetto della transazione, essere ridotta oltre i 9 decimi, dovendo la somma da pagarsi essere superiore o almeno uguale a un decimo di quella comminata.
Nei casi di abusiva occupazione o di manomissione, la domanda di transazione non può essere accolta, se non previo effettivo rilascio e ripristino del suolo occupato o manomesso, salvo la disposizione di cui all'.
Il pagamento della somma dovuta a tacitazione della contravvenzione incorsa deve essere fatto all'ufficio del registro competente, nel termine di 20 giorni dall'avviso ricevuto.
In caso di inadempienza il decreto di condanna ha senz'altro esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-63