RegolamentoCapo II

Art. 62

In vigore dal 14 mar 1928
Nel termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di cui al precedente articolo, il contravventore può presentare le sue rimostranze e deduzioni all'intendente di finanza, che, ove ne sia il caso, provvede per le modifiche del decreto emesso, e conseguente formale notifica all'interessato. Entro lo stesso termine, il contravventore può ricorrere al Ministero dell'economia nazionale, solo nel caso, però, in cui contesti la demanialità del terreno. Le decisioni dell'intendente nei casi in cui il contravventore abbia presentata rimostranza, ed i provvedimenti del Ministero dell'economia nazionale, hanno efficacia di titolo esecutivo e non sono suscettibili di ulteriori ricorsi o di apposizione sul merito, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-62

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