RegolamentoCapo II

Art. 67

In vigore dal 14 mar 1928
Fino a quando non sia stata compiuta la sistemazione definitiva di un tratturo o di una trazzera, le Intendenze di finanza, e, nel caso in cui vi sia stata contestazione di demanialità, il Ministero dell'economia nazionale, possono assentire la sistemazione precaria delle zone che siano state abusivamente occupate purchè l'abusivo occupatore ne abbia fatta domanda nel termine di giorni 30 dalla notifica del decreto e siano osservate le seguenti condizioni: 1° Che l'occupazione non arrechi impedimento al transito armentizio e non crei servitù vietate dalle leggi a danno del tratturo o della trazzera e del proprietario frontista. 2° Che l'abusivo occupatore riconosca formalmente l'abusiva occupazione e, oltre il versamento delle somme che saranno caso per caso stabilite in via transattiva, si obblighi di pagare il canone annuo che sarà dall'Amministrazione ritenuto congruo. 3° Che l'occupatore accetti di osservare gli altri obblighi che saranno ritenuti necessari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-67

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