Regolamento›Capo II
Art. 70
In vigore dal 14 mar 1928
Le spese per il ripristino delle zone abusivamente occupate sono anticipate dalle Intendenze di finanza, le quali provvedono al rimborso a carico del contravventore, avvalendosi delle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
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