Regolamento›Capo II
Art. 69
In vigore dal 14 mar 1928
Le operazioni per il rilascio ed il ripristino della zona da reintegrare debbono risultare da apposito verbale, corredato da una planimetria riproducente l'occupazione, e redatto, in doppio originale, da un funzionario dell'Ufficio tecnico di finanza.
L'abusivo occupatore sarà diffidato perché, ove creda, assista alle operazioni suddette e sottoscriva il relativo verbale.
Un esemplare di questo è rilasciato all'interessato; l'altro è trasmesso all'Intendenza di finanza, la quale, dopo averlo approvato, procede alle opportune variazioni nei registri di consistenza.
In sede di esecuzione dei piani di sistemazione, la reintegra delle zone da conservarsi o da trasformarsi in strade è affidata ad un funzionario del Commissariato di reintegra dei tratturi, o dell'Ufficio tecnico speciale per le trazzere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-69