Art. 1
In vigore dal 14 mar 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante il passaggio dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dal Ministero delle finanze a quello dell'economia nazionale e l'assetto definitivo di tali demani;
Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, che porta aggiunte e modifiche al Regio decreto suddetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e del R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, riguardante l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 141. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-rd-1