Art. 1

In vigore dal 14 mar 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante il passaggio dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dal Ministero delle finanze a quello dell'economia nazionale e l'assetto definitivo di tali demani; Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, che porta aggiunte e modifiche al Regio decreto suddetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e del R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, riguardante l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 269, foglio 141. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-rd-1

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