Regolamento›Capo II
Art. 64
In vigore dal 18 ago 1929
I funzionari, gli ufficiali ed i militi che hanno rilevata la contravvenzione hanno diritto al quarto della somma effettivamente pagata dal contravventore per penalità, e comunque in guisa da non superare il limite di L. 4000 per i funzionari e per gli ufficiali, e di L. 3000 per i militi.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 17 giugno 1929, n. 1318, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'art. 64 del regolamento approvato col R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, e' integralmente applicabile alle sole contravvenzioni accertate in sede di ordinaria gestione e tutela dei tratturi e delle trazzere".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-64