Regolamento›Capo II
Art. 61
In vigore dal 14 mar 1928
L'Intendenza di finanza della provincia nel cui territorio l'abuso fu commesso od ebbe prevalente attuazione ordina con proprio decreto - quando ne sia il caso - la rimozione dell'abuso stesso, entro un congruo termine, sotto riserva dell'esecuzione di ufficio, a spese del contravventore, in caso di inosservanza, e stabilisce la somma che il responsabile è tenuto a pagare a titolo di penalità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-61