Regolamento›Capo II
Art. 60
In vigore dal 14 mar 1928
Uno degli originali del verbale è rimesso al contravventore; nel caso che questi ricusi di riceverlo o non sia personalmente noto, oppure quando non se ne conosca il domicilio, deve farsi di ciò espressa menzione nel verbale. L'altro esemplare è trasmesso all'Intendenza di finanza, con le proposte dei provvedimenti necessari, per la riduzione delle cose al pristino stato e per riparare o prevenire i danni, per rimuovere i pericoli che possano derivare dall'abuso riscontrato, col calcolo della spesa occorrente per tali provvedimenti e del valore del danno arrecato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-60