RegolamentoCapo II

Art. 56

In vigore dal 14 mar 1928
Il pascolo degli armenti non trasmigranti e di altri animali, il transito dei veicoli non consentito, le manomissioni del suolo e del sottosuolo dei tratturi e delle trazzere, le occupazioni non autorizzate, tanto temporanee quanto permanenti, gli usi non previsti nè consentiti ed in genere qualsiasi alterazione che alla consistenza e allo stato di fatto o di diritto dei tratturi e delle trazzere derivi dall'opera arbitraria o dall'incuria dei terzi, anche se indirettamente ed involontariamente, sono accertati mediante verbale nei modi prescritti dal successivo e sono soggetti alle azioni e sanzioni di cui agli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-56

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