Regolamento
Art. 51
In vigore dal 14 mar 1928
Le Intendenze di finanza, oltre alle attribuzioni conferite con gli articoli precedenti, hanno facoltà di procedere alle sistemazioni precarie di cui al successivo e di regolare i rapporti fra l'Amministrazione ed i contravventori per il mantenimento delle servitù costituite in danno dei tratturi e delle trazzere, anche per inosservanza delle norme in vigore sulla polizia delle strade.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-51