Art. 51
Regolamento

Art. 51

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In vigore dal 14 mar 1928
Le Intendenze di finanza, oltre alle attribuzioni conferite con gli articoli precedenti, hanno facoltà di procedere alle sistemazioni precarie di cui al successivo e di regolare i rapporti fra l'Amministrazione ed i contravventori per il mantenimento delle servitù costituite in danno dei tratturi e delle trazzere, anche per inosservanza delle norme in vigore sulla polizia delle strade.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-51