Regolamento

Art. 50

In vigore dal 14 mar 1928
La concessione di zone per uso di aia e di trebbia può essere consentita nei luoghi in cui tale uso abbia carattere tradizionale e consuetudinario. La concessione è limitata alla durata ed allo spazio riconosciuti strettamente necessari, ed è subordinata all'assoluto divieto di selciare o di battere il terreno concesso, o di destinarlo ad uso diverso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-50

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