Regolamento

Art. 47

In vigore dal 14 mar 1928
Sui tratturi e sulle trazzere che sono attraversati nel senso longitudinale da strade, il transito dei veicoli è limitato alla sede stradale. È viceversa vietato sulle zone circostanti e sui tratturi e sulle trazzere non attraversate da strade, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie. Le traverse ed i passaggi, che risultano indispensabili per l'accesso alle proprietà confinanti, possono essere consentiti previa delimitazione della zona strettamente all'uopo necessaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-47

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