RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 43

In vigore dal 14 mar 1928
I depositi sono, di regola, consentiti nei casi in cui siano giustificati da evidenti necessità locali non altrimenti soddisfacibili, non impediscano il transito armentizio e purchè sia opportunamente assicurato, alla scadenza della concessione, il ripristino del suolo, e la concessione stessa non sia di durata superiore ad un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-43

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