Regolamento

Art. 45

In vigore dal 14 mar 1928
La infissione di pali sul suolo dei tratturi e delle trazzere è, di regola, da consentirsi giusta la legislazione vigente, subordinatamente però alla condizione che la durata non oltrepassi anni 30, salvo rinnovazione, che sia assicurata la incolumità delle persone e degli armenti trasmigranti e che, infine, oltre al rispetto delle altre clausole che si riterranno opportune caso per caso, il concessionario si obblighi, a richiesta dell'Amministrazione, di spostare o modificare l'impianto senza diritto ad indennizzo. Il concessionario sarà tenuto a rimuovere gli infissi ed a ripristinare il suolo alla scadenza della concessione, o qualora desista dalla stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-45

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