Regolamento
Art. 48
In vigore dal 14 mar 1928
L'escavazione di brecciame può, in via eccezionale, essere consentita, sempre che risulti, in ogni caso, comprovato l'imprescindibile bisogno, da parte del richiedente, di usufruire di tale concessione, e l'impossibilità di poterlo diversamente soddisfare. Deve essere del pari assicurato che la zona di escavazione sia opportunamente ricolmata allo scadere della concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-48