Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 40
In vigore dal 14 mar 1928
L'affitto dell'erbaggio per uso di pascolo, può essere consentito per la durata non superiore ad anni 3, salvo rinnovazione.
Con le opportune cautele e limitatamente ai periodi in cui non avvengono le trasmigrazioni vernotiche e statoni che, le Intendenze possono consentire la falciatura delle erbe, stabilendo nei rispettivi contratti le condizioni necessarie e gli speciali corrispettivi.
Il subaffitto e la subconcessione sono vietati e lo sfruttamento delle erbe si intende limitato al tempo in cui non avvengono le ordinarie trasmigrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-40