Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 37
In vigore dal 14 mar 1928
Le Intendenze di finanza possono consentire, senza pregiudizio del libero transito e dell'uso del pascolo consuetudinario degli armenti, l'affitto per uso di pascolo, il taglio degli alberi e bassa macchia esistenti sui tratturi e sulle trazzere, il deposito temporaneo di materiali, l'impianto di pali per condutture elettriche, telefoniche e simili, l'attraversamento del sottosuolo mediante condutture, il transito dei veicoli, le traverse di accesso alle proprietà confinanti, l'estrazione di brecciame, l'escavazione di piccoli fossi, di pozzi, canali per irrigazione e di scolo, permessi per uso di aia e trebbiatura, sistemazioni precarie, e il mantenimento delle servitù passive che, però, non implichino occupazioni di suolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-37