Regolamento
Art. 33
In vigore dal 11 ott 1936
I processi verbali di liquidazione conciliativa di cui all', il piano di liquidazione divenuto esecutivo a norma del secondo comma dell' e del secondo comma dell', nonché i contratti previsti dall' costituiscono titolo per il trasferimento dei suolì di cui è disposta la legittimazione e l'alienazione e producono la sdemanializzazione di essi.
Sulla base di tali titoli le Intendenze di finanza procedono a spese degl'interessati all'adempimento delle formalità di registro, trascrizione, ipoteca e voltura.
A cura della stessa Intendenza di finanza si procede con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, per la riscossione delle somme dovute e non versate all'atto del trasferimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-33