Regolamento

Art. 27

In vigore dal 11 ott 1936
Chiunque ritenga di avere interesse ad opporsi alle risultanze del piano, deve sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al n. 2 dell', inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la domanda o il ricorso corredati dai documenti giustificativi. Le risultanze del piano non impugnate nel termine suddetto diventano definitive ed esecutive, salvo per l'Amministrazione il disposto dell'ultimo comma del precedente . I possessori, in favore dei quali sia stata consentita la legittimazione totale o parziale delle zone occupate, ed i frontisti che siano stati ammessi ad esercitare il diritto di prelazione sulle zone disponibili per la vendita, devono espressamente dichiarare se accettino o rifiutino la legittimazione e l'acquisto preferenziale loro accordati. In caso di silenzio, le facoltà accordate s'intendono accettate con le condizioni rispettivamente stabilite.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-27

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