Regolamento

Art. 31

In vigore dal 11 ott 1936
I suoli, dei quali non sia stata prevista l'assegnazione nel piano e quelli che pur essendo stati assegnati risultino non trasferiti per rinunzia o decadenza degli aventi diritto, sono alienati dalle Intendenze di finanza, mediante contratti da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e con le norme in vigore per l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-31

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