Regolamento
Art. 29
In vigore dal 11 ott 1936
Delle domande e dei ricorsi di cui al precedente viene rilasciata ricevuta all'esibitore da parte dell'Ufficio ricevente.
Le domande ed i ricorsi suddetti sono presentati, anche per il tramite delle segreterie dei Comuni o degli Uffici finanziari competenti per territorio, agli Uffici della reintegra, i quali dopo aver provveduto per la loro istruttoria, li trasmettono con le proprie deduzioni e proposte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide sulle domande o sui ricorsi, approva definitivamente il piano è lo rende esecutivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-29