Regolamento
Art. 32
In vigore dal 11 ott 1936
Le legittimazioni, le assegnazioni preferenziali, e le alienazioni dei suoli demaniali, a qualunque titolo e per qualsiasi causa ed uso, s'intendono fatte a corpo, non a misura, e senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.
La legittimazione delle zone su cui siano stati edificati Interi rioni di centri abitati comprende anche le zone occupate da passaggi, viali, accessi riconosciuti necessari per uso delle proprietà private e simili.
Nelle legittimazioni degli edifici isolati sono da comprendere le dipendenze strettamente necessarie, connesse od inservienti, all'uso di essi ed al loro accesso.
Quando in dipendenza dell'occupazione siano in atto servitù in danno del tratturo o della trazzera, il Ministero nel consentire la legittimazione stabilisce se esse debbano essere eliminate, conservate o modificate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-32