Regolamento
Art. 28
In vigore dal 11 ott 1936
L'assegnatario dei suoli disponibili, che sia anche occupatore di zone contigue legittimabili, non può accettare o rifiutare la legittimazione di queste o l'acquisto dei primi senza che nello stesso tempo accetti o rifiuti rispettivamente l'acquisto dei suoli disponibili o la legittimazione delle zone legittimabili.
La rinuncia alla legittimazione non esime dall'obbligo di pagare la pena pecuniaria e i danni dovuti ai sensi del precedente .
Le zone per le quali l'assegnatario e gli altri aventi diritto non abbiano esercitato la prelazione sono alienate ai terzi, a norma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-28