Regolamento

Art. 23

In vigore dal 11 ott 1936
Il piano di liquidazione definitiva è costituito: 1° dalle piante planimetriche debitamente aggiornate; 2° dall'elenco generale descrittivo delle seguenti categorie di zone comprese nel tronco armentizio e nettamente fra loro distinte: a) zone conservate e destinate agli usi ed ai fini previsti dall'; b) zone già alienate, legittimate o reintegrate con l'indicazione dei proprietari e degli atti di vendita, di legittimazione e di reintegra; c) zone occupate da reintegrare o da legittimare con l'indicazione degli attuali occupatori ed eventualmente dei titoli che ne autorizzarono l'occupazione; d) zone disponibili per la vendita, da assegnare in via di prelazione ai frontisti o da alienare ai terzi, per inesistenza del diritto di preferenza o per decadenza da esso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-23

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