Regolamento

Art. 9

In vigore dal 11 ott 1936
I terreni che in base agli accertamenti di cui al capo risultino appartenenti al demanio pubblico armentizio hanno le seguenti preliminari destinazioni: 1° sono conservati totalmente o parzialmente I tratturi e le trazzere che - tenuto conto della natura dei terreni e degli ordinamenti agrari delle regioni attraversate e collegate - risultino necessari ai bisogni dell'industria armentizia ed al suo prevedibile miglioramento e sviluppo; 2° passano a far parte del demanio stradale dello Stato, o sono trasferiti gratuitamente alle Provincie, ai Comuni od ai Consorzi di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, le zone tratturali e trazzerali che siano ritenute necessarie ai bisogni della viabilità e non occorrano al transito degli armenti trasmigranti; 3° sono conservati dallo Stato quei suoli che non occorrendo agli usi anzidetti siano utilizzabili per altri fini pubblici di competenza statale. Nei casi in cui improrogabili esigenze di pubblica utilità lo richiedano e purchè non ne derivi pregiudizio al transito ed al pascolo degli armenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti che ne facciano richiesta l'occupazione dei suoli tratturali e trazzerali in attualità di uso pubblico, anche prima che sia accertata la consistenza della via armentizia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-9

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