Regolamento›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 4
In vigore dal 14 mar 1928
Il decreto dell'Intendente di finanza che, a norma del penultimo capoverso dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, autorizza i funzionari del Commissariato di reintegra o dell'Ufficio tecnico speciale ad introdursi, senza alcun preavviso, nelle proprietà private, per tutte le operazioni di accertamento e revisione, deve essere rilasciato a richiesta e sotto la responsabilità del Commissariato di reintegra o dell'Ufficio tecnico speciale.
I Comuni possono nominare un loro rappresentante per assistere alle operazioni che si svolgono nei rispettivi territori, ma a loro carico stanno le indennità ed i compensi dei propri rappresentanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-4