RegolamentoTitolo PRIMOCapo I

Art. 2

In vigore dal 14 mar 1928
Ai fini dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, i Comuni, gli altri Enti, e tutti coloro cui sia nota l'esistenza di tratturi, di trazzere, e di usurpazioni o di occupazioni su di essi esistenti, nel termine di mesi due dalla pubblicazione di apposito avviso nel Foglio degli annunzi legali, possono presentare al Commissariato della reintegra, ed all'Ufficio tecnico speciale, sia direttamente, sia per mezzo del Podestà e degli Uffici finanziari locali, le proposte che ritengono opportune e gli elementi e documenti di cui sono in possesso. Agli uffici pubblici è fatto obbligo di dare notizia al Commissariato di reintegra dei tratturi e all'Ufficio tecnico speciale di tutti i documenti riguardanti i tratturi e le trazzere, che siano conservati nei loro archivi, affinché possano trarsi copie autentiche da concentrarsi presso l'Archivio della dogana delle pecore, per quanto riguarda i tratturi, presso l'Ufficio tecnico speciale per quanto si riferisce alle trazzere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-2

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