Regolamento›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 3
In vigore dal 14 mar 1928
In base agli elementi di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, ed a quelli raccolti ed accertati a norma dell'articolo precedente, il Commissariato per la reintegra dei tratturi e l'Ufficio tecnico speciale per le trazzere procedono:
a) alla generale revisione ed aggiornamento delle piante geometriche già formate in occasione di precedenti accertamenti, ai fini e per gli effetti di cui al successivo ;
b) alla identificazione, al rilevamento ed alle altre operazioni necessarie per la delimitazione, terminazione, trasformazione ed assetto definitivo dei tratturi e delle trazzere, per i quali non sussistano precedenti piani di sistemazione, (sia stata, o non accertata anteriormente la demanialità), ai fini e per gli effetti di cui al successivo .
Per i tratturi e le trazzere di nuovo accertamento non potrà procedersi ai lavori di identificazione e sistemazione, se non sia stata previamente, accertata e dichiarata la demanialità.
Restano ferme le operazioni di revisione, reintegra e sistemazione definitiva che, per alcuni tratturi o tronchi di tratturi, risultino già iniziati, in forza della legge 20 dicembre 1908, n. 746, e dei relativi regolamenti, e siano tuttora in corso di esecuzione.
Tanto il completamento quanto l'esecuzione dei suddetti piani avrà luogo con le norme e modalità stabilite con il presente regolamento.
Le indennità di campagna, di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari che procedono ai suddetti lavori di accertamento, identificazione e sistemazione, sono quelle stabilite per il personale del catasto e dei servizi tecnici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-3