Regolamento›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 7
In vigore dal 14 mar 1928
Il tracciato dei tratturi e delle trazzere, mancanti di piante geometriche o di corrispondente terminazione, in scala non minore di uno a duemila, deve risultare da un tipo planimetrico comprendente le seguenti indicazioni:
1° la lunghezza e la larghezza normale del tratturo della trazzera, con l'indicazione dei limiti territoriali delle Provincie e dei Comuni e delle proprietà private fronteggianti il tratturo o la trazzera stessa;
2° l'indicazione dei tronchi di strade esistenti;
3° la riproduzione grafica di tutte le occupazioni permanenti; con la indicazione della natura di ciascuna di esse;
4° tutti i dati occorrenti per il piano di soppressione o restrizione di tutto o parte del tratturo o della trazzera, in conformità dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244;
5° gli elementi riguardanti il piano di trasformazione stradale di tutto o parte del tratturo o della trazzera;
6° l'indicazione delle zone disponibili per la vendita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-7