Regolamento›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 6
In vigore dal 11 ott 1936
Le piante geometriche già formate per una parte della rete dei tratturi, in occasione di precedenti reintegre, escluse quelle di cui al penultimo comma del precedente , debbono essere sottoposte a generale revisione ed aggiornate, segnandovi principalmente:
1° i tronchi delle strade esistenti;
2° tutte le occupazioni permanenti, distinguendo quelle ritenute giustificate da precedenti vendite o legittimazioni, da quelle ritenute «abusive, ed indicando, più particolarmente per queste ultime, le costruzioni su di esse esistenti e, possibilmente, la data alla quale le costruzioni stesse risalgono;
3° gli elementi e i dati di cui ai nn. 4, 5 e 6 del seguente .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-6