Regolamento›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 8
In vigore dal 14 mar 1928
Per la formazione del tipo planimetrico di cui agli articoli precedenti, e per la reintegra e conseguente terminazione, fanno stato: per l'andamento del tratturo (tratturello o braccio) e della trazzera, l'andamento dell'attuale loro sede, salvi gli spostamenti in base ad elementi di fatto che giustificassero un diverso tracciato; per la larghezza normale, la larghezza di quelle zone che tuttavia si rinvenissero allo stato saldo primitivo fra le proprietà confinanti, o risultassero già determinate da precedenti parziali reintegre, o da altri elementi,
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-8