Regolamento

Art. 13

In vigore dal 11 ott 1936
Qualora il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deliberi di provvedere alla costruzione delle strade ai sensi del 2° comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è tenuto ad osservare le norme vigenti per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato. I lavori, sempre nei limiti della spesa stanziata, a norma dell', lettera b), del Regio decreto stesso, sul capitolo 59 dell'esercizio in corso e corrispondenti degli esercizi futuri, saranno eseguiti, salvo classifica definitiva della strada ai sensi di legge. I sussidi ed i concorsi di spesa che per disposizioni di leggi generali e speciali spetterebbero agli Enti nell'interesse dei quali la strada è costruita, saranno versati al bilancio statale di entrata quale parziale recupero delle spese sostenute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sullo stanziamento di cui alle lettere c) e d) del ripetuto . Qualora tali sussidi e concorsi siano a carico del bilancio del Ministero del lavori pubblici, i lavori di cui sopra non potranno essere iniziati se non dopo avere ottenuto il preventivo nulla osta del Ministero stesso.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-13

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