Regolamento
Art. 18
In vigore dal 11 ott 1936
Nel termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del Foglio degli annunzi legali, nel quale sia stato inserito l'avviso di cui al precedente , le Provincie, i Comuni, gli Enti e le Società che intendano esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell', lett. a) e b), dei R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, devono presentare le proprie domande all'Ufficio di reintegra e - salvo esonero espressamente accordato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - comprovare il possesso della capacità e dei mezzi finanziari occorrenti per l'utilizzazione dei suoli ai fini per i quali vengono richiesti.
Fra gli Enti a cui spetta il diritto di prelazione sono da comprendere quelli che si propongono fini di colonizzazione interna.
Gli Uffici della reintegra rimettono le domande e i documenti con le risultanze degli accertamenti compiuti e con le proposte del caso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede definitivamente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-18