Regolamento
Art. 20
In vigore dal 11 ott 1936
Scaduto il termine perentorio di giorni 60 a decorrere dalla data di inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali, gli Uffici della reintegra provvedono in via bonaria alla ripresa di possesso o alla legittimazione delle zone occupate, nonché all'assegnazione ai frontisti dei suoli non concessi in via di prelazione ai sensi del precedente .
Gli atti relativi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I prezzi, i canoni, le penali e i danni sono determinati con le norme di cui al seguente , ma il loro ammontare può in questa sede conciliativa essere ridotto di non oltre il 30 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in favore degli occupatori e dei frontisti che addivengano al rilascio, alla legittimazione ed all'acquisto del suoli nei termini ed alle condizioni loro prestabiliti. Oltre tale limite ogni maggiore riduzione non potrà essere assentita se non previo assenso del Ministero delle finanze.
Degli accordi intervenuti i delegati alla reintegra curano che sia redatto processo verbale da trasmettersi all'ufficio finanziario competente per l'ulteriore adempimento delle formalità di registro, trascrizione, ipoteca e voltura.
Alla ripresa di possesso delle zone occupate ed alla consegna di quelle legittimate ed alienate procedono gli Uffici della reintegra in confronto di coloro che risultino in regola con i pagamenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-20