Regolamento

Art. 17

In vigore dal 11 ott 1936
L'Ufficio della reintegra - prima di procedere alla compilazione ed all'aggiornamento della pianta planimetrica di un tronco armentizio - rende noto, mediante avviso da affiggersi nell'albo e nelle località più frequentate del Comune interessato e da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia, che, subito dopo la determinazione delle zone da conservare o da destinare a norma dell', si procede bonariamente alla ripresa di possesso o alla legittimazione delle zone occupate ed all'alienazione dei rimanenti suoli di demanio armentizio. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha la facoltà insindacabile di stabilire quali occupazioni debbono essere rimosse e quali legittimate.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-17

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