Regolamento

Art. 35

In vigore dal 11 ott 1936
Salve le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e dello foreste in materia di liquidazione del Demanio armentizio nonché di erogazione dei fondi stanziati per gli scopi previsti dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, le operazioni preparatorie ed esecutive della liquidazione sono affidate agli Uffici di reintegra che vi provvedono sia direttamente, sia a mezzo di sezioni da essi distaccate nelle località e per il tempo ritenuto necessario nell'interesse del servizio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-35

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