Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 38
In vigore dal 14 mar 1928
È di esclusiva competenza del Ministero consentire così le sistemazioni precarie di cui al successivo , come le occupazioni permanenti e tutte le altre concessioni eccezionali che non siano espressamente attribuite alla competenza dell'Intendenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-38