Regolamento›Capo II
Art. 54
In vigore dal 14 mar 1928
Sono estese a tutti i funzionari ed agenti, che, a norma del precedente , hanno podestà di vigilanza sui tratturi e sulle trazzere, le facoltà e gli obblighi contemplati dal capo I, titolo IV, del regolamento di polizia stradale, per l'accertamento delle contravvenzioni prevedute dal presente regolamento, e per la redazione dei relativi verbali.
Alle Intendenze ed agli Uffici tecnici di finanza sono deferite tutte le attribuzioni che, in materia di polizia stradale, sono di competenza del Prefetto e degli uffici del Genio civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-54