Regolamento›Capo II
Art. 57
In vigore dal 14 mar 1928
Le contravvenzioni al divieto di transito sui tratturi e sulle trazzere sono punibili con l'ammenda di L. 10 estensibili a L. 300, per ciascun veicolo.
Le contravvenzioni per pascolo abusivo sono punite con l'ammenda di L. 0.50 estensibili a L. 3 per ogni capo di bestiame.
La inosservanza del divieto di falciatura, o delle modalità stabilite per la concessione di falciatura, è passibile non solo dell'applicazione delle speciali sanzioni stabilite nel contratto, ma anche dell'ammenda, non inferiore al decuplo del valore delle erbe abusivamente tagliate.
Per le occupazioni abusive è applicabile l'ammenda di L. 1 a L. 10 per ogni mq. di suolo scavato, dissodato od altrimenti occupato.
L'abusivo occupatore è inoltre obbligato al rilascio della zona occupata, con la perdita dei materiali immessi nella medesima, delle piantagioni e seminagioni, nonché di ogni altra opera o lavoro qualsiasi, al risarcimento dei danni, interessi e spese, comprese quelle delle verifiche attuate sul luogo.
È sempre in facoltà dell'Amministrazione di ordinare ed, occorrendo, eseguire, a spese dell'occupatore, la rimozione dei materiali immessi ed il ripristino del suolo.
Storico versioni
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