Regolamento›Capo II
Art. 58
In vigore dal 14 mar 1928
Le altre contravvenzioni non esplicitamente previste dal presente regolamento sono passibili del triplo delle sanzioni pecuniarie stabilite dagli articoli 101 e seguenti del regolamento di polizia stradale, salvo il limite minimo di L. 10 e massimo di L. 1000 di cui alla lettera d) dell' del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158.
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