Regolamento
Art. 31
In vigore dal 20 dic 1927
Le nomine degli ispettori di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sono fatte dall'Istituto nazionale per l'esportazione con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale e, per gli ispettori destinati all'estero, anche con l'approvazione del Ministero degli affari esteri. Analogamente si procede per quanto riguarda la scelta delle sedi.
Oltre che a nomine di ispettori, l'Istituto può procedere, con le norme di cui al presente regolamento, all'assegnazione di incarichi ispettivi. L'incarico che l'Istituto nazionale per l'esportazione può dare ai sensi del secondo comma dell' della legge su indicata è soggetto all'autorizzazione preventiva del Ministero dell'economia nazionale.
Gli ispettori, oltre alla dichiarazione di cui all' della legge 26 novembre 1925, n. 2029, e al giuramento di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono tenuti a prestare altro giuramento dinanzi al primo presidente della Corte di appello di Roma dinanzi al console che ha giurisdizione sul luogo di loro residenza, se non l'abbiano prestato nel Regno.
La formula di quest'ultimo giuramento è la seguente:
«Giuro di essere fedele al Re ad ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato, di procedere bene e fedelmente, da uomo d'onore e di coscienza, nell'adempimento delle funzioni a me affidate e di non avere altro scopo che quello di far conoscere la verità a chi di ragione».
Copia del processo verbale di prestato giuramento deve essere trasmessa all'Istituto nazionale per l'esportazione a cura della segreteria della Corte di appello o del Consolato.
Gli ispettori sono muniti di un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto nazionale per l'esportazione e vistato dal Ministero dell'economia nazionale e, per gli ispettori destinati all'estero, anche dal Ministero degli affari esteri.
Storico versioni
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