Regolamento

Art. 34

In vigore dal 20 dic 1927
All'interno il controllo demandato agli ispettori è esercitato nei modi e termini stabiliti dall'art. 95 del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi in commercio, approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361. Le autorità ferroviarie, marittime e doganali devono consentire gli accertamenti ritenuti necessari dagli ispettori, coadiuvandoli nell'esercizio delle loro funzioni; all'uopo, gli ispettori prenderanno gli opportuni accordi con le predette autorità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-34

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