Regolamento

Art. 39

In vigore dal 20 dic 1927
Nel caso di accertamento dei delitti di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1272, o della contravvenzione di cui all' del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, il processo verbale si deve redigere in duplice originale, da inviarsi rispettivamente all'autorità giudiziaria e all'Istituto nazionale per l'esportazione. Nel caso in cui si accertino le inosservanze previste dall' della legge su indicata, il processo verbale deve essere redatto in unico originale, da inviarsi alla Commissione competente per l'applicazione delle sanzioni. Copia dei processi verbali viene consegnata o spedita alla persona o ente nei cui confronti i verbali stessi furono elevati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-39

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