Regolamento
Art. 12
In vigore dal 20 dic 1927
La fusione, la trasformazione delle ditte, società, associazioni o consorzi autorizzati, il trasferimento per causa di morte dell'azienda agricola o ditta dell'esportatore autorizzato, producono la decadenza di diritto dalla facoltà di usare il marchio, salvo quanto è disposto al terzo comma del presente articolo.
Chiunque rappresenti, al momento della fusione o trasformazione, la ditta, società, associazione o consorzio deve dare avviso all'Istituto nazionale per l'esportazione, con lettera raccomandata, entro il termine di quindici giorni, della fusione o trasformazione stessa. Nei trasferimenti per causa di morte l'obbligo dell'avviso spetta all'esecutore testamentario o, in mancanza, agli eredi. In tal caso il termine per dare l'avviso è di trenta giorni.
L'avente causa, la ditta, società, associazione o consorzio succeduti in causa del trasferimento, della fusione o della trasformazione, ove, entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento o trasformazione, presentino una regolare domanda di autorizzazione corredandola dei documenti prescritti dall' del presente regolamento, sono ammessi all'uso provvisorio del marchio.
La facoltà dell'uso provvisorio cessa quando la domanda sia respinta e il rifiuto notificato al richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-12