Regolamento
Art. 13
In vigore dal 20 dic 1927
Gli Uffici provinciali dell'economia devono trasmettere all'Istituto nazionale per l'esportazione un estratto di tutte le denuncie di modificazione dello stato di fatto o di diritto o di cessazione delle ditte che sono autorizzate all'uso del marchio, entro dieci giorni dalla presentazione delle denuncie stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-11-17;2172#art-r-13